Da oggi, 1° febbraio 2019, entra in vigore l’Accordo di Partenariato Economico tra Unione Europea UE e Giappone, con disposizioni favorevoli per l’accesso dei prodotti europei a un mercato di notevoli dimensioni.

Data la risonanza economica dell’Accordo, che porterà a sopprimere i dazi di ingresso dei prodotti europei sul mercato nipponico progressivamente fino al 99%, è utile far luce su alcuni punti di interesse per le imprese, già operanti sui mercati esteri o che volessero comunque affacciarsi sul mercato giapponese.

Esportare in Giappone dopo l’Accordo: cosa cambia

Esportare dall’UE verso il Giappone merce di origine preferenziale europea, può consentire ai Vs clienti giapponesi l’abbattimento dei dazi in importazione sul prodotto che acquistano, immediatamente o in un sistema favorevole e progressivo negli anni.

Ciò naturalmente in base alla classificazione doganale esatta del prodotto commerciato.

 

I) Un Accordo particolare: dichiarazione e criterio di origine preferenziale

Non sono previsti i certificati (es: EUR1) come prova d’origine, e per spedizioni superiori a 6000 euro in valore, bisogna essere registrati al sistema REX dell’UE e attestare l’origine su fattura o altro documento commerciale che accompagna l’esportazione.


La dichiarazione di origine ha notevoli particolarità rispetto a quanto stabilito da altri Accordi: l’esportatore dovrà stabilire e dichiarare espressamente in base a che criterio la merce in esportazione acquisisce l’origine preferenziale.

Va da sé che, per chi commercializza solamente, queste informazioni andranno opportunamente chieste al fornitore.

 

II) Una volta REX, REX per sempre

– Per gli esportatori senza numero REX e per spedizioni sopra la soglia di valore, sarà necessario registrarsi e controllare lo specifico criterio di origine preferenziale della merce, da dichiarare all’esportazione.

Questo sistema, adottato dalla normativa dell’Unione già prima dell’Accordo con il Giappone, si basa sul principio di autocertificazione delle dichiarazioni sull’origine da parte degli operatori economici che esportano.

Attenzione: il sistema REX e la registrazione non vanno confusi sic et simpliciter con la prova dell’origine.

Nell’ambito di ciascun Accordo o regime preferenziale in cui sia previsto l’utilizzo del sistema REX per gli esportatori europei, le regole per determinare l’origine delle merci rimangono invariate.

Con il sistema REX si modifica solo il metodo per certificare l’origine delle merci.

Infatti per avere diritto a rilasciare una dichiarazione sull’origine, un operatore economico deve essere registrato nel sistema REX e avere una registrazione valida, ossia una registrazione che non è revocata.

 

– Per gli esportatori che hanno già un numero di registrazione REX non occorre nuova registrazione: una volta avvenuta l’identificazione dal sistema potrà essere utilizzato il numero REX attribuito per fare la dichiarazione di origine preferenziale  (es: soggetti già registrati come esportatori verso il Canada o nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate SPG).

 

III) REX: attenzione alle modifiche

Anche per i“veterani” del REX la soglia di attenzione non deve diminuire.

Qualora cambiassero i codici di nomenclatura combinata NC dei prodotti in esportazione, rispetto a quelli indicati in prima istanza di registrazione al sistema, occorre notificare tale modifica all’Agenzia Dogane Monopoli, così come le variazioni di altri dati attinenti l’impresa.

All’atto della prima iscrizione infatti, ci si obbliga espressamente a dare notizia di tali cambiamenti all’Autorità Doganale, dopo l’assegnazione del numero REX.

 

REX: meno responsabilità per l’esportatore?

Assolutamente no.

Tra l’altro, con la registrazione REX, l’esportatore si impegna a:

– redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all’origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;

– tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione,

– accettare qualsiasi controllo in merito all’esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all’origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;

– chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del sistema degli esportatori registrati o qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

 

Se da una parte la burocrazia si snellisce e crolla il macchinoso sistema dei certificati cartacei, dall’altra gli esportatori dovranno essere sempre più preparati e rigorosi, per sfruttare al massimo le opportunità offerte dagli Accordi di nuova generazione, come quello in vigore da oggi con il Giappone.

 

Ma questo non è una novità.

Doganalista Barbara Satulli

(Foto di Alain Pham su Unsplash, Gotokuji, Setagaya, Giappone)