Per le aziende che producono e/o commercializzano verso Paesi extra-Ue, il Codice Doganale dell’Unione CDU, Reg. UE 952/2013, ha notevolmente potenziato gli strumenti di semplificazione in dogana.

Un esempio, già presente nel vecchio Codice Doganale Comunitario, è quello dei “luoghi approvati” con la possibilità di ottenere un’autorizzazione dall’Autorità di svolgere le operazioni doganali senza dover presentare fisicamente la merce in uno “spazio doganale”.

Gli spazi doganali, generalmente adiacenti agli uffici doganali, sono i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le aree sulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo (art. 17 DPR 23 gennaio 1973, n. 43).

Se le merci si spostano rapidamente, la supply chain accelera

In base ad alcune condizioni, un luogo diverso dall’ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci in dogana.

Alcune caratteristiche da rispettare sono soggettive, attengono al richiedente, a come gestisce le operazioni e alla sua affidabilità finanziaria (artt. 148, paragrafi 2 e 3, del CDU):

– il richiedente deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione,

– egli deve offrire tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni (si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali già soddisfi tale criterio finché nell’autorizzazione AEOC si tiene conto della gestione delle strutture di deposito),

– è costituita una garanzia, ex art. 89 CDU.

L’autorizzazione è concessa se le Autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.

Le Autorità possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne la visita, prelevare campioni o esaminare i mezzi di trasporto utilizzati (art 140 paragrafo 2 CDU).

Altre condizioni sono oggettive, attengono all’area in cui si depositano le merci, a come è attrezzata, al suo utilizzo.

Le strutture di deposito (art. 117 Reg. Delegato RD UE 2446/2015) sono idonee se:

– non sono utilizzate per la vendita al dettaglio;

– sono appositamente attrezzate per immagazzinare le merci se presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o esigono installazioni particolari per altri motivi,

– sono esclusivamente utilizzate dal titolare dell’autorizzazione.

Due possibilità

Una società che si approvvigiona di materie prime o semilavorati sui mercati esteri e/o che vende all’esportazione la merce che produce o commercializza, può chiedere una propria autorizzazione per svolgere operazioni doganali senza dover presentare fisicamente la merce in dogana.

Questa è la soluzione più completa e necessita del rispetto di precisi requisiti, tra cui quelli sopra citati.

Ma un’azienda potrebbe avere anche solo l’esigenza di semplificazioni logistiche per frequenti operazioni di esportazione verso Paesi extra-UE, in tal caso c’è un’altra possibilità.

Affidandosi per le operazioni doganali a un operatore doganale AEOC, già in possesso dei requisiti soggettivi, lo stesso operatore può essere autorizzato dalla Dogana a presentare le merci in un luogo approvato dell’azienda rappresentata.

A tale fine egli rappresenterà l’azienda esportatrice utilizzando la propria autorizzazione per presentare la merce presso “i luoghi”.

Infatti l’operatore doganale può chiedere di estendere la sua autorizzazione alla procedura “ordinaria c/o luogo” (già nota come “procedura di domiciliazione” nel vecchio Codice Doganale) e operare per conto dell’azienda che ha necessità di sdoganare all’esportazione merce presso la propria sede, in un magazzino o in un’area disponibile.

In questo caso, circa il luogo fisico, l’azienda esportatrice deve avere un titolo giuridico per utilizzare l’area destinata alle operazioni doganali come luogo per la presentazione delle merci.

Ottimizzare la logistica

L’azienda può così sdoganare la merce direttamente presso le proprie sedi nel luogo di propria scelta, invece di farla passare fisicamente attraverso un ufficio doganale per espletare le formalità doganali, con enorme riduzione di costi e tempi e con la certezza che l’operazione doganale è stata opportunamente effettuata.

Affidarsi a un operatore, già certificato AEOC, che tiene sotto controllo oneri e adempimenti doganali dell’azienda, significa poter contare sull’uniformità nella gestione operativa doganale.

È importante poter parlare con un interlocutore unico, la “propria” Dogana, anche in via preventiva, per chiarimenti, con il beneficio di avere un’univoca interpretazione della disciplina di settore da parte dell’Ufficio doganale con cui l’azienda si interfaccia quotidianamente.

Il vantaggio è che in ogni momento la merce resta sotto controllo dell’azienda titolare e, anche nei casi peggiori, si evita di sostenere i costi di magazzinaggio e deposito presso terzi, in occasione per esempio di un blocco merce.

Più in generale, gli strumenti di facilitazione previsti dalla normativa doganale per i soggetti della supply chain sono autorizzazioni e semplificazioni doganali.

Queste agevolazioni :

– si basano su una valutazione del richiedente sulla base dei medesimi criteri AEO, ovvero

– sono autorizzate su richiesta, ma abilitate di diritto, per un soggetto già autorizzato AEO (es: la riduzione della Garanzia globale per obbligazioni doganali e altri oneri che sono insorti).

I vantaggi, per i soggetti valutati affidabili dalla Dogana, sono destinati a crescere.

(Continua)

Doganalista Barbara Satulli

Cosa possiamo fare per voi

  • Per ulteriori informazioni contattaci

  • Possiamo fissare un incontro per conoscere la Vostra Azienda, chiarire dettagli e valutare le utilità per Voi di avere un “luogo approvato”