Tutti ne parlano.

Sempre più spesso nei testi normativi, negli atti di prassi delle Agenzie fiscali e negli articoli dei più noti quotidiani di informazione giuridico-fiscale, troviamo che gli “operatori affidabili” o i “soggetti certificati” godono o godranno di corsie preferenziali per gli oneri e controlli da parte dell’Amministrazione fiscale.

Ciò avviene già per l’accesso agevolato alle semplificazioni doganali nel Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE 952/2013, per gli A.E.O. Authorized Economic Operators, citati anche dall’Agenzia delle Entrate, nella recente Risoluzione 5/E,  quali soggetti affidabili come “estrattori” dai depositi IVA, e dunque esonerati dal dover prestare garanzia per le merci in uscita dal deposito

Scarica la Risoluzione 5/E, dall’Agenzia delle Entrate

Troviamo traccia dei “soggetti certificati” anche nel disegno del regime IVA definitivo UE, previsto dal 2021, per le operazioni intracomunitarie, con applicazione dell’aliquota nel Paese membro di destinazione, ovvero di consumo dei beni o servizi

https://www.ecnews.it/lo-status-soggetto-passivo-certificato-nel-regime-definitivo-delliva/

Anche il Regolamento UE 1011/2015, relativo ai precursori di droghe e alle norme per il controllo del loro commercio tra l’Unione e i paesi terzi, prevede all’art. 3, paragrafo 3, tra le condizioni per il rilascio delle licenze, che “Se l’operatore ha già ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato (…), all’atto della presentazione della domanda di licenza può indicare il numero di certificato AEO per consentire all’autorità competente di tenere conto di tale qualifica.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1011&rid=1

Un operatore affidabile o certificato è dunque un interlocutore privilegiato dell’Amministrazione fiscale, destinatario di procedure snelle e facilitate, che lo stesso Legislatore tende a distinguere in positivo da tutti gli altri operatori.

Chi è l’operatore economico? Necessità e responsabilità.

Per “operatore economico”, in ambito doganale, si intende chi prende parte alle attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, che è soggetto coinvolto nella catena di approvvigionamento internazionale e dunque, tra l’altro:

  • produttore

  • depositario

  • trasportatore

  • importatore

  • spedizioniere

In un’ottica in cui il commercio è necessariamente globale e l’esigenza impellente è che traffici e spedizioni merci avvengano con la maggior velocità possibile, un blocco merce alla Dogana è di certo l’ultima cosa che qualsiasi ditta, protagonista della catena di approvvigionamento internazionale, si possa augurare.

A stravolgere il trend di una società solida, che nel tempo si sia guadagnata una rispettabile porzione di mercato internazionale, sono sufficienti ripetuti rallentamenti nelle spedizioni merci o anche un verbale inaspettato dall’Agenzia delle Dogane, per una violazione grave, cui fa seguito una revisione d’accertamento (possibile anche a posteriori, nel triennio) e la riliquidazione del tributo con relative, ingenti sanzioni.

Nei casi peggiori, l’operatore è passibile di responsabilità penale, e la Dogana comunica, senza ritardo, la notizia di reato all’Autorità giudiziaria.

Le conseguenze della responsabilità prevista dalla normativa possono essere, in sostanza, di due tipologie:

amministrativa, con sanzioni pecuniarie e/o interdittive, e/o

penale, in genere prevista in capo al legale rappresentante dell’azienda operatrice.

Il Legislatore (europeo e nazionale) mostra una cura e un’attenzione crescente verso il consumatore finale e, opportunamente, lo protegge dall’essere destinatario di merci provenienti da ogni dove, compresi Paesi con regimi normativi più miti e meno attenti.

La Dogana diventa il becco d’imbuto di ogni problema e criticità che coinvolge uno scambio internazionale di merce.

In via ordinaria, le coordinate con cui la merce viene circoscritta nell’obbligazione doganale sono:

  1. quantità,

  2. qualità mercelogica,

  3. origine (concetto giuridicamente distinto dalla “provenienza” della merce),

  4. valore.

Tuttavia, tra le innumerevoli problematiche che possono emergere in capo all’operatore che si affaccia sul mercato extra UE, quella fiscale è solo la più nota.

Essa è infatti accompagnata da molte altre fonti di responsabilità per importatori, produttori, esportatori e soggetti comunque definiti obbligati e responsabili ai sensi di normative specifiche, per un determinato settore merceologico o per un certo tipo di spedizione.

Tra gli esempi di necessaria consapevolezza dell’operatore su aspetti e responsabilità con risvolti fiscali si annoverano, tra l’altro:

– la corretta indicazione dell’origine preferenziale ai fini dell’esenzione daziaria all’import nello specifico Paese di destinazione extra UE.

All’atto della dichiarazione di preferenza (con dichiarazione su fattura o emissione di EUR1) si presuppone ci sia il rispetto e la consapevolezza delle specifiche regole preferenziali di origine.

Se, a seguito di un controllo doganale sulle prove di origine, tale dichiarazione non si dimostrasse veritiera, l’esportatore si esporrebbe a responsabilità penale per aver dichiarato un falso 

(es: per esportazioni verso il Canada, la concessione della preferenza all’origine della merce richiede il rispetto delle regole dell’accordo CETA che l’UE ha siglato con tale Paese);

o

– l’ adeguata valutazione dei contratti di licenza per beni immateriali e corrispettivi (royalties), ai fini del corretto calcolo del valore della merce da dichiarare in dogana.

Alcuni esempi su aspetti extra fiscali di responsabilità, invece, sono

– la corretta indicazione dell’origine non preferenziale, per il pregio commerciale di poter apporre il made in sul prodotto (origine basata su regole specifiche e diverse da quelle per l’origine preferenziale), 

– gli obblighi previsti volta per volta dalla normativa specifica su determinate merci o loro componenti (es: drug precursors),

– obblighi di  etichettatura e inserimento nella documentazione commerciale di accompagnamento di specifiche informazioni su specifici prodotti,

– sicurezza del prodotto,

– restrizioni all’export verso specifici Paesi extra UE, se vi sono norme che vietano di esportare specifiche merci verso taluni Paesi (es: Iran) o richiedono particolari autorizzazioni ai fini dell’esportazione (es: dual use).

Come il Sistema gestisce il rischio fiscale ed extrafiscale: la corsia preferenziale.

Per tenere sotto controllo il rispetto delle innumerevoli (e crescenti) norme che trovano applicazione nel commercio internazionale, il Legislatore attiva una forte responsabilizzazione dei soggetti operatori della catena logistica, realizzando un sistema a geometria variabile, in cui la “pressione” dei controlli lascia spazi di maggior libertà agli operatori appositamente e preventivamente certificati/autorizzati (con meno controlli, ulteriori autorizzazioni più facili da ottenere, meno o nessuna garanzia economica da impegnare quando la legge ne richiede), e al contempo concentra le necessarie verifiche sul resto degli operatori non certificati, di cui non conosce -né ha precauzionalmente validato- le procedure operative.

Diventare AEO appare dunque indispensabile per diventare o rimanere competitivi nel mercato globale.

Dunque quali sono i criteri in base ai quali l’operatore viene autorizzato e come effettuare lo screening dell’azienda per effettuare l’autovalutazione, il “biglietto da visita” da presentare alla Dogana?

Le domande da porsi sono diverse:

  1. Sei un operatore che lavora in conformità alla normativa doganale e fiscale, con assenza di precedenti reati gravi nella tua attività economica?

  2. La gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti è soddisfacente e consente adeguati controlli doganali?

  3. Dimostri solvibilità finanziaria, sei in grado di soddisfare gli impegni economici assunti?

  4. Hai un livello pratico di competenza doganale o una relativa qualifica professionale? (Per l’autorizzazione con le agevolazioni Customs AEOC)

  5. Hai un livello di sicurezza soddisfacente (riferito ad edifici, al controllo degli accessi, al carico, ai partner commerciali, al personale, ai servizi esternalizzati)? (Per l’autorizzazione con le agevolazioni Security AEOS)

    Mostrando (e integrando opportunamente) le proprie procedure operative e di controllo interno, quali

    – procedure doganali, di definizione della qualità merceologica, della quantità, origine e valore merce,

    – procedure informatiche, di backup, archiviazione, protezione e tracciabilità dei dati,

    – di sicurezza della documentazione e

    – di sicurezza logistica

    si costruisce con la Dogana un rapporto fattivo di fiducia, collaborazione e trasparenza.

    I tipi di autorizzazione sono due:

  • AEO semplificazioni doganali, AEOC

  • AEOS sicurezza, AEOS

Garantiscono diversi benefici e sono cumulabili.

Se vengono rispettati i requisiti di entrambe, l’autorità doganale rilascia un’autorizzazione combinata e l’operatore può fruire dei vantaggi più completi.

L’autorizzazione ha valenza nell’intera UE, e permette di velocizzare le pratiche doganali, con vantaggi diretti come :

  • accesso agevolato alle semplificazioni doganali per i titolari di AEOC, in quanto i requisiti dell’AEOC sono centrali nel rilascio delle altre autorizzazioni;

  • notifica preventiva, prima della presentazione delle merci in dogana, in caso di selezione per un controllo doganale (se ciò non inficia i controlli da effettuare);

  • minori controlli fisici e documentali, sdoganamento più rapido perché l’AEO ha un valore di rischio inferiore;

  • trattamento prioritario della spedizione, se selezionata per un controllo (a seconda del mezzo di trasporto e delle infrastrutture in cui tale controllo si svolge, la dogana può concedere anche questo beneficio);

  • si abbreviano i tempi e diminuiscono i costi con la scelta del luogo dei controlli (su richiesta dell’AEO e d’accordo con la dogana, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate);

…oltre una serie di vantaggi indiretti:

  • mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi come Giappone, Stati Uniti, Cina e con minori controlli per la valutazione del rischio più bassa e una migliore gestione dello stesso rischio, poiché la dogana identifica gli operatori affidabili e incentra i controlli sulle spedizioni degli operatori sconosciuti/inaffidabili;

  • migliore reputazione aziendale, la ditta è riconosciuta come partner commerciale sicuro, e ciò è certificato visivamente con la possibilità di usare il logo AEO;

  • migliori relazioni con le autorità doganali e comunicazione tra i partner della catena di approvvigionamento;

  • puntualità nelle spedizioni e migliore pianificazione;

  • migliore servizio ai clienti e maggiore fidelizzazione;

  • minori incidenti legali alla sicurezza;

Alla luce della presenza sempre più frequente di “operatori affidabili” e “soggetti certificati” nella normativa fiscale ed europea relativa al commercio internazionale, perché un operatore non dovrebbe richiedere l’autorizzazione AEO al più presto, o quantomeno guidare la propria realtà aziendale verso questa direzione per non essere colto impreparato nell’immediato futuro?

Doganalista Barbara Satulli

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