Tre questioni da non sottovalutare se esporti in Giappone con il REX

Da oggi, 1° febbraio 2019, entra in vigore l’Accordo di Partenariato Economico tra Unione Europea UE e Giappone, con disposizioni favorevoli per l’accesso dei prodotti europei a un mercato di notevoli dimensioni.

Data la risonanza economica dell’Accordo, che porterà a sopprimere i dazi di ingresso dei prodotti europei sul mercato nipponico progressivamente fino al 99%, è utile far luce su alcuni punti di interesse per le imprese, già operanti sui mercati esteri o che volessero comunque affacciarsi sul mercato giapponese.

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L’Origine della merce

 

Nulla è scontato

 

Per essere un’azienda seria e compliant dal punto di vista doganale, dopo aver individuato l’esatta classificazione doganale del prodotto in importazione o in esportazione, è necessario completare il proprio “autoritratto” individuando l’esatta origine della merce.

Infatti la corretta gestione aziendale della tracciatura dei flussi di acquisto, produzione e commercializzazione ha un riflesso immediato sulle potenzialità dei prodotti che si affacciano sui mercati esteri rispetto all’Unione Europea.

 

L’Origine della merce: il Giano bifronte sui mercati esteri

 

L’origine è una leva importante e imprescindibile per far presa e sfruttare in modo intelligente i mercati esteri di destinazione.

Gli aspetti per cui vale la pena di sfruttarla come punto di vantaggio sono in sostanza due, proprio come le tipologie di origine che si possono definire per il prodotto.

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Il Gruppo IVA in Dogana

Il 24 dicembre un comunicato congiunto dell’Agenzia Dogane Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate ha delucidato gli aspetti doganali del nuovo soggetto passivo di imposta collettivo: il Gruppo IVA.

Questo soggetto, stabilito nel territorio dello Stato ed esercitante attività di impresa, arte o professione, ha la caratteristica di riunire più soggetti per i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter D.P.R 633/1972.

A seguito della nascita del Gruppo IVA, si forma un nuovo soggetto d’imposta con proprio numero di partita IVA, da riportare nelle dichiarazioni e comunicazioni relative all’IVA.

Le partite IVA dei soggetti partecipanti vengono così associate alla partita IVA del Gruppo ma non vengono cessate né sospese.

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Dai luoghi approvati allo sdoganamento centralizzato: il fulcro della rivoluzione è in Dogana – parte II

La logistica si adatta alla dogana, non viceversa: lo sdoganamento centralizzato
Una tra le principali potenzialità previste nel sistema del CDU è lo sdoganamento centralizzato (art. 179 CDU).
Questa semplificazione, previa apposita richiesta e autorizzazione, permetterà al soggetto autorizzato AEO di presentare presso l’Ufficio doganale competente del luogo in cui egli è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate presso un altro Ufficio doganale.
Operativamente:
l’Ufficio doganale presso cui è presentata …Leggi tutto

Dai luoghi approvati allo sdoganamento centralizzato: il fulcro della rivoluzione è in Dogana – parte I

Per le aziende che producono e/o commercializzano verso Paesi extra-Ue, il Codice Doganale dell’Unione CDU, Reg. UE 952/2013, ha notevolmente potenziato gli strumenti di semplificazione in dogana.
Un esempio, già presente nel vecchio Codice Doganale Comunitario, è quello dei “luoghi approvati” con la possibilità di ottenere un’autorizzazione dall’Autorità di svolgere le operazioni doganali senza dover presentare fisicamente la merce in uno “spazio doganale”.
Gli spazi doganali, generalmente adiacenti agli uffici doganali, sono …Leggi tutto

I prodotti chimici

Sono diventati una componente ordinaria della nostra vita quotidiana, ma alcuni di loro possono danneggiare gravemente l’ambiente e la salute.
L’Unione Europea ha adottato una legislazione sui prodotti chimici in via principale con i regolamenti:
– REACH, Reg. CE n. 1907/2006, sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, e
– CLP, Reg. CE n. 1272/2008, sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele,
oltre alle più specifiche normative per sostanze quali farmaci …Leggi tutto

Garanzia globale e sistema delle garanzie nel Codice Doganale dell’Unione

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 953/2013 Codice Doganale dell’Unione “CDU”, dal1° maggio 2016 il sistema doganale si è rimodulato sul principio dell’obbligatorietà della garanzia per accedere ai regimi doganali speciali soggetti a autorizzazione.

L’obiettivo è la maggior tutela degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri.

I casi in cui il rilascio della garanzia è escluso o rimesso alla discrezionalità dell’Autorità doganale sono precisati e previsti all’art. 89.8 CDU.

In sostanza il ruolo della garanzia si è amplificato ed essa è diventata uno strumento imprescindibile, articolato su alcuni punti fondamentali.

Garanzia immanente all’obbligazione doganale

La garanzia accompagna l’obbligazione doganale dalla nascita, anche potenziale, alla sua definitiva estinzione.

L’art. 89.1 CDU prevede che: Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere“, dove le obbligazioni doganali sorte sono quelle esistenti (relative ad es: accertamento, conto di debito), le obbligazioni che possono sorgere sono quelle potenziali (es: regimi speciali come transito, deposito doganale, perfezionamento).

La disciplina delle due tipologie di obbligazioni è differente, soprattutto riguardo alle possibili riduzioni o esoneri.

Garanzia efficace fino allo svincolo

La garanzia può essere utilizzata anche per il recupero degli importi di dazi e altri oneri dovuti per controlli a posteriori delle merci per cui è stata prestata (art. 89.4 e 98 CDU).

L’art. 98 CDU specifica che la garanzia è svincolata immediatamente quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

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Dazi aggiuntivi all’import per alcuni prodotti in Turchia

La Turchia ha introdotto un dazio aggiuntivo all’importazione per determinati prodotti, con regolamento 2017/1096 del 14 dicembre 2017 entrato in vigore il 13 gennaio 2018.
Con tale provvedimento si concretizza maggior vigilanza sui beni importati, in particolare con impatto sull’importazione dei beni prodotti fuori dall’Unione Europea ma esportati verso la Turchia tramite l’UE.
In sostanza gli operatori economici che producono in determinati Paesi non appartenenti all’UE e con i quali la Turchia …Leggi tutto

Il Perfezionamento Passivo

Cos’è

Il perfezionamento passivo è uno dei regimi speciali, previsto e innovato dal Codice Doganale dell’Unione (CDU) Regolamento UE 952/2013 agli artt. 259-262 e dal Regolamento Delegato (RD) UE 2446/2016 agli artt. 242-243.

Il Codice Doganale prevede che “Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell’Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione su richiesta del titolare dell’autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell’autorizzazione e le condizioni di quest’ultima siano soddisfatte.”

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